I contratti prematrimoniali sono ritenuti nulli nel nostro ordinamento giuridico, a differenza di altri Paesi, dove invece sono regolarmente ammessi. Non sono mai stati ben visti dalla giurisprudenza italiana, che si è sempre appellata da un lato all’indisponibilità dello status coniugale e dall’altro all’impossibilità di predeterminare o escludere assegni divorzili “ora per allora”. In virtù dell’art. 160 del Codice civile, infatti, come si legge sul blog dell’Avvocato Eleno Mazzotta, i diritti e gli obblighi nascenti dal matrimonio acquisiscono una valenza pubblicistica, sottratta alla libera negoziabilità delle parti.
La situazione tuttavia potrebbe ribaltarsi nell’arco di un anno. Il 19 marzo scorso, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia ha presentato in Senato un disegno di legge delega per la riforma del Codice civile volto a introdurre anche in Italia gli accordi prematrimoniali. Come si legge all’art. 20 lett. b della bozza, in caso di approvazione del testo, il Governo sarà delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, al fine, tra l’altro, di «consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi efficacia obbligatoria, intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli».
Contratto Prematrimoniale in Italia Cassazione, le aperture della Corte
Da tempo la giurisprudenza afferma la nullità dei patti prematrimoniali, tuttavia la stessa Corte di Cassazione ha dimostrato nel tempo alcuni spunti innovativi. È significativa una pronuncia che aveva ritenuto valido un contratto siglato prima delle nozze, dove si stabiliva che la futura moglie, in caso di fallimento del matrimonio, avrebbe trasferito al futuro marito un immobile di proprietà esclusiva, a fronte delle spese che questi aveva sostenuto per la ristrutturazione di un altro immobile, adibito a casa coniugale.
Contratto Prematrimoniale in Italia Cassazione, cosa dice il disegno di legge
Con l’istituzione dei contratti prematrimoniali si vuole consentire ai nubendi, ai coniugi e alle parti di un’unione civile di gestire in modo consensuale i rapporti, sia personali sia patrimoniali, in un momento precedente l’eventuale futura crisi del rapporto, quando è più facile definire il reciproco assetto degli interessi. Resta fermo tuttavia il principio dell’inderogabilità dei diritti e dei doveri scaturenti dal matrimonio, di cui all’art. 160 del Codice civile, e dalle unioni civili, di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 76 del 2016. Manca invece qualsiasi previsione normativa di accordi finalizzati a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare, nonché quelli per l’educazione dei figli.
Il disegno di legge delega fissa il criterio direttivo del rispetto, oltre che delle norme imperative, dei diritti fondamentali della per sona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, così permettendo di preservare in primo luogo l’indisponibilità dello status coniugale o di parte di unione civile e di limitare la regolamentazione convenzionale ai diritti disponibili, escludendo altresì limitazioni dei diritti fondamentali della persona, una volta venuto meno detto status, per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dell’unione civile.