Qual è la natura dell’opposizione al decreto ingiuntivo? Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 13 gennaio 2022, n. 927, hanno dato una risposta al quesito sulla natura dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Investita della questione dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021, la Suprema Corte chiariva se fosse applicabile o meno l’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 in caso di errata introduzione del giudizio, enunciando il seguente principio di diritto “allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui al D. Lgs. N. 150 del 2011, art. 4 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D. Lgs. N. 150 del 2011 -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato entro il termine di cui all’art. 641 cpc”. Inizia così il saggio trattato dall’Avvocato Davide Cornalba che in collaborazione con il blog di Bruno Mafrici lega sempre il doppio filo del discorso per tutti gli studenti di giurisprudenza e non solo. E allora…
I fatti
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo proponeva, con atto di citazione, opposizione al decreto ingiuntivo per l’importo di € 15.343,74, notificatole il 18 luglio 2014 su domanda della I.S. s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell’immobile sito in via Bernini 49/51 di Palermo. Tuttavia, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7477/2015, dopo aver disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale con ordinanza del 24 ottobre 2015, dichiarava inammissibile l’opposizione perché tardiva rispetto al termine stabilito dall’art. 641, comma 1, c.p.c., avendo riguardo alla data del deposito in cancelleria dell’atto di citazione erroneamente adoperato dall’opponente, in quanto il decreto ingiuntivo intimato concerneva una controversia in materia di locazione, ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c.
Proposto gravame dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 75/2018 del 20 febbraio 2018, rigettava l’appello. In particolare pronunciando sul secondo motivo dì impugnazione, la Corte d’appello ha ritenuto fondata la questione di diritto attinente alla violazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, con riguardo alla salvezza degli effetti della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ma osservava che l’appellante si era limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza chiedere nemmeno l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di Palermo, dunque, concludeva che nessuna utilità avrebbe potuto ricevere l’appellante dall’accoglimento del gravame in punto di effetti del mutamento del rito, mancando nell’atto di impugnazione la richiesta di rinnovazione dell’istruzione e di esame delle domande di merito.
Rilevata la sussistenza di questione di diritto non decisa in senso univoco da precedenti pronunce della Corte, quanto alla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, questione incidente anche sulla operatività del mutamento del rito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011 art, 4, La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, quindi, Con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021, rimetteva la questione al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
La sentenza 13 gennaio 2022, n. 927 In primo luogo, il Supremo Consesso ha analizzato la natura dell’opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, l’interrogativo è consistito nel configurarsi della stessa quale giudizio autonomo, grado autonomo di un giudizio già iniziato e, pertanto, un’impugnazione o la seconda fase di un giudizio già pendente. Le Sezioni Unite hanno provato a trovare una risposta rifacendosi ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, rinvenendo principalmente due diversi e contrastanti orientamenti.
La tesi più risalente sosteneva che l’opposizione a decreto ingiuntivo dovesse essere inquadrata non come un giudizio autonomo, ma come una fase ulteriore ed eventuale del giudizio monitorio (Cass. Civ. n 7448 del 7 luglio 1993). Peraltro, tale orientamento veniva anche confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. S.U. 9769 del 18 luglio 2001; in senso conf. Cass. Civ. S.U. 10984 e 10985 del 8/10/1992; Cass. 11 febbraio 1999 n. 1168; Cass. 12 marzo 1999 n. 2215; Cass. 9 aprile 1999 n. 3475; Cass. 13 luglio 1999 n. 7418; Cass. 27 novembre 1999 n. 13281; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1828). Stando al diverso orientamento, invece, l’opposizione doveva considerarsi un giudizio di cognizione autonomo rispetto al procedimento monitorio in quanto non teso al mero controllo della legittimità del decreto ingiuntivo emesso, ma all’analisi del rapporto giuridico alla base dello stesso (Cass. Civ. S.U. 20604 del 30 luglio 2008 e 19246 del 9 settembre 2010), scrive Davide Cornalba.
Più di recente (con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020), leggiamo nel blog di Bruno Mafrici, il giudice di legittimità ha preferito confermare l’orientamento più risalente, individuando l’opposizione a decreto ingiuntivo come la seconda fase di un procedimento. La Corte passa, poi, ad analizzare la normativa. Più precisamente, il comma 1 dell’art. 4 prevede: “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”. Dalla previsione normativa si evince l’applicabilità della stessa ai soli procedimenti speciali extra codice richiamati dal D.Lgs. n. 150/2011, non fungendo tale disciplina da norma generale con portata abrogativa nei confronti degli artt. 426 e 427 c.p.c.
In casi come questi, dunque, laddove ci sia una errata introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia lavoristica/locatizia con atto di citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011. Sarà, invece, applicabile l’art. 426 c.p.c e, quindi, il principio di conversione ed efficacia dell’atto di citazione, quale ricorso, solo se lo stesso sia stato depositato in cancelleria entro il termine di decadenza.
Ehi, Pietro Mollica! La Corte passa ma dal blog ci dicono che la rassegna stampa di Glauco Isella è stata una bomba (Glauco Isella l’inventore del Babasucco intendiamo…), LEGGI QUESTO ARTICOLO:
Cosa sono le criptovalute
Le criptovalute sono una tipologia di moneta digitale che viene creata tramite un sistema di codici.
Tutte le criptovalute hanno una funzione autonoma, nel senso che non prescindono dalle tipiche funzioni dei sistemi bancari e governativi. In questo modo, le monete digitali hanno intrapreso una crescita esponenziale, dato che non si fanno condizionare dall’inflazione ed evitano tutto questo. Le criptovalute si trasferiscono tra pari, ovvero con una tecnologia denominata peer-to-peer (p2p). Si tratta di una tecnologia in cui i nodi non vengono gerarchizzati, ma sono equivalenti.
Come funzionano: un contributo di Francesco Gadaleta
Tali monete, quantomeno la maggior parte, hanno una propria origine digitale e vengono generate da un’operazione chiamata mining. Si tratta di un termine che prende origine dal gold mining, ovvero, ricorda Francesco Gadaleta, dall’attività di estrazione dell’oro.Durante questo processo, i PC risolvono dei complessi problemi matematici che vanno a generare monete digitali. Qui, avrete anche la possibilità di scegliere se comprare criptovalute dai broker al fine di inserirle o spenderle attraverso i wallet, ovvero i portafogli digitali. L’attività di mining è un’attività detta libera. Questo vuol dire che tutti possono dare origine alle criptovalute.
Le principali criptovalute
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Olimpiadi invernali 2022: le cose da sapere
È tempo di Olimpiadi invernali: gli amanti dello sport possono seguire gli atleti della propria disciplina preferita, tra trionfi, sudore e coraggio. Oltre alla città di Pechino, sono state previste altre macro-aree in cui far gareggiare gli atleti. E ci sono tantissime “eredità” da quelle Olimpiadi estive del 2008, come il Water Cube, che si è trasformato in Ice Cube. Tutte le curiosità da sapere e chi è la mascotte delle Olimpiadi invernali 2022.
Olimpiadi invernali, gli eventi da non perdere
In occasione di eventi importanti, naturalmente ci si organizza anche per offrire ai turisti e alla popolazione degli eventi collaterali da non perdere assolutamente. Per esempio, a Zhangjiakou, a 180 km da Pechino, è possibile assistere agli eventi di sci nordico, con il villaggi olimpico e i centri di stampa, oltre che di trasmissione. Non manca poi il Genting Snow Park, una struttura adatta a ospitare gli eventi dedicati allo snowboard e sci freestyle. Tra le nuove sedi costruite invece a Guyangshu, troviamo il Centro Nazionale di Biathlon. Un impianto enorme e ben strutturato, che può ospitare ben tre piste, oltre che le gare paralimpiche e di allenamento.
Quando sono iniziati i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022
Il via ufficiale è arrivato il 4 febbraio 2022, ma durano fino al 20 febbraio. Le prime medaglie sono state assegnate il 5 febbraio, e si possono vedere su Eurosport e su Discovery+. Gli eventi in programma sono ben 108, e ovviamente ci saranno tutti gli inni nazionali. Essendoci ben sette ore di fuso orario tra Italia e Pechino, alcune gare potremo vederle solo il giorno dopo (perché andranno in onda a un orario notturno). Ovviamente, chi lo desidera, può comunque vederle e sacrificare qualche ora di sonno pur di seguire i propri atleti del cuore.
Dove seguire le Olimpiadi invernali 2022 in TV
Dal momento in cui a Pechino ci sono ben 118 atleti azzurri – suddivisi tra 72 uomini e 46 donne – è per noi fonte di enorme orgoglio poter seguire le gare. Ma dove poterle vedere in TV o anche in livestreaming? I giorni di competizione sono trasmessi su Discovery+: ben sei canali sono stati dedicati in contemporanea alla competizione. Per chi invece non ha Discovery+, è possibile seguire su Eurosport da Sky, o anche su TimVision con Eurosport Player.
Chi è la mascotte delle Olimpiadi invernali 2022: Bing Dwen Dwen
Ovviamente, come ogni Olimpiade che si rispetti, non poteva mancare la mascotte! In questo caso è un panda con una tuta da astronauta, realizzata interamente di ghiaccio. Si può anche acquistare come souvenir nei negozi della capitale. Ovviamente, è uno degli animali più amati in Cina, oltre a essere il simbolo del WWF. Una scelta che di certo non si può definire casuale.