Nel nostro Paese i contratti prematrimoniali sono vietati, ma il vento sta per cambiare o almeno così sperano le coppie che si sono espresse a favore dell’introduzione dell’accordo prematrimoniale a Roma e nel resto d’Italia.

Il 12 dicembre scorso, infatti, il Governo ha approvato un disegno di legge che dovrà essere sottoposto all’esame del Parlamento e che prevede, tra le altre cose, la revisione e integrazione del Codice civile al fine di «consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi efficacia obbligatoria, intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli».

Accordo prematrimoniale a Roma, cosa dice il disegno di legge delega, dal blog dell’Avv Domenico Bianculli.

Ammettere nel nostro ordinamento i contratti prematrimoniali, significa consentire a due fidanzati di potersi accordare prima di sposarsi o unirsi civilmente sulle conseguenze di un’eventuale rottura del rapporto (matrimonio o unione civile), definendo in via consensuale gli aspetti patrimoniali, ma anche l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli.

E a proposito della prole, nei mesi scorsi è stato avviato anche l’iter parlamentare per l’approvazione del DDL Pillon, finalizzato all’introduzione di una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso. Tra i punti più rilevanti del disegno di legge S. 735, ci sono:

  • L’introduzione dell’obbligatorietà di un piano genitoriale concordato con oggetto gli aspetti specifici della vita dei figli (percorso scolastico ed extrascolastico, luoghi frequentati, periodi di vacanza e frequentazioni parentali);
  • L’istituzione di un apposito albo di mediatori familiari;
  • La previsione del c.d. affido paritario, in forza del quale i figli devono trascorrere uguale tempo con padre e madre;
  • L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessi al raggiungimento dei venticinque anni di età.

Accordo prematrimoniale a Roma, dal diritto romano a oggi. In realtà la soluzione negoziale dei problemi posti dallo scioglimento del vincolo matrimoniale non è una novità. Già nel diritto romano erano previsti i “pactum conventum ante nuptias” o “post nuptias”, cioè quegli accordi preventivi o successivi alle nozze che consentivano di regolare gli aspetti economici della crisi coniugale. Venendo ai giorni nostri, l’introduzione dei patti prematrimoniali incontra un netto sfavore da parte della nostra giurisprudenza, nonostante rappresentino la normalità in molti altri ordinamenti giuridici, soprattutto in quelli di common law (Regno Unito, America e Australia).

Dalla fine degli anni Ottanta la Corte Suprema ha sempre escluso la validità degli accordi prematrimoniali. Il potere di determinare in via preventiva gli effetti patrimoniali del divorzio, infatti, contrasterebbe in primis con l’art. 9 1. n. 898/1970, il quale consente la revisione in qualsiasi momento delle disposizioni concernenti la misura e la modalità dell’assegno di mantenimento, ma soprattutto avrebbe causa illecita poiché vizierebbe o comunque limiterebbe la libertà di difendersi nel successivo giudizio di divorzio. La Corte si è appellata anche all’art. 160 del Codice civile e all’art. 19 L. 74/1987, ponendo l’accento sul fatto che finché i soggetti sono ancora coniugi non possono derogare ai diritti e ai doveri patrimoniali che nascono dal matrimonio; e che l’assegno divorzile ha natura assistenziale, cioè persegue il criterio di solidarietà post-coniugale.

Il 2019 potrebbe essere l’anno della svolta grazie alla proposta governativa presentata da Conte, che prevede l’introduzione dei cosiddetti “accordi prematrimoniali” e quindi la possibilità per i coniugi o i partner di unione civile di poter stipulare, anche prima di contrarre il vincolo, accordi finalizzati a regolare i rapporti personali, patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli. Non resta quindi che attendere gli sviluppi dell’esercizio della delega.